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Pillon Spadafora

ddl Pillon approvazione: Guelfi e Ghibellini si confrontano

Tanto scalpore ha creato in queste settimane il deposito a firma Pillon del disegno di Legge recante le “nuove norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto della prole e garanzia di bigenitorialità”.

Al di là della notiziabilità dell’evento, anche noi con un titolo provocatorio abbiamo deciso di parlarne.

Pare opportuno precisare che proprio per il fatto che sia un Disegno Di Legge siamo nell’area delle iniziative legislative.

Il che implica che il progetto, così come oggi, potrebbe non tradursi in Legge senza modifiche anche sostanziali.

Il DDL è ancora a uno stadio iniziale dell’iter di approvazione e, se varato in questi termini, potrebbe riformare sensibilmente il diritto di famiglia vigente.

Abbiamo interpellato gli “addetti ai lavori” con la speranza di aiutare il lettore a farsi un’opinione che vada oltre le partes che già si scontrano sui social come se fossero nuovi Guelfi e Ghibellini.

Incontriamo primi fra tutti gli avvocati dello studio CRCLex 

Specializzati in diritto di famiglia, che con le sue sedi di Milano e Padova da anni supporta l’attività di 2houses.com.

E’ grazie a loro se la nostra piattaforma ha trovato formalmente spazio in un procedimento giudiziale per l’affidamento di un minore venendo addirittura citata nel Decreto emesso dal Tribunale ex art. 337 ter c.c.

Con riferimento al DDL, l’Avvocato Beatrice Pillan riconosce che:

oltre ad aspetti più prettamente procedurali, quali la previsione della mediazione obbligatoria, l’introduzione della figura del coordinatore genitoriale o la predisposizione di un piano genitoriale concordato tra i genitori, le disposizioni che faranno di certo maggiormente discutere sono quelle volte ad una effettiva realizzazione del regime dell’affido condiviso”

Pare necessario analizzarne brevemente le novità:

1) PREVISIONE DI TEMPI PARITETICI DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE

L’art. 11 del DDL, sostituendo l’attuale testo dell’art. 337 ter c.c., prevede che il giudice

“qualora anche soltanto uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi”

debba assicurare al figlio minore pari tempo di permanenza presso il padre e la madre, o, in ogni caso, la permanenza presso ciascuna delle figure genitoriali per un tempo non inferiore a dodici giorni mensili. Tale regime potrà essere derogato unicamente in presenza di diverso accordo tra le parti.

2) PREVISIONE DEL DOPPIO DOMICILIO DEL MINORE

Il DDL prevede  l’obbligo per il giudice, nel disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, di:

stabilire il “doppio domicilio” del minore ai fini della ricezione delle comunicazioni scolastiche, amministrative ed inerenti alla salute della prole.

3) ABOLIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Il DDL accorda una preferenza al regime del mantenimento diretto e la sostanziale soppressione dell’assegno di mantenimento.

Spiega l’Avv. Pillan che:

qualora il disegno legislativo dovesse essere approvato nella sua attuale stesura, si assisterebbe all’abolizione del contributo fisso di mantenimento da versarsi all’altro genitore, sulla base del principio secondo cui entrambe le parti dovrebbero provvedere in via diretta alle esigenze del figlio”.

Tale novità, se da un lato rappresenta in astratto l’affermazione più piena del regime dell’affido condiviso, dall’altro lato porta con sé una serie di criticità che ne mineranno la concreta operatività.

Il fatto, invero, che sia comunque ammessa l’individuazione da parte del giudice di specifici capitoli di spesa da attribuirsi all’uno o all’altro genitore, non elimina il problema, essendo evidente l’impossibilità per l’organo giudicante – ma anche per gli stessi genitori in caso di accordo – di prevedere ogni singola voce di spesa presente e futura afferente i figli, con la probabile conseguenza di un moltiplicarsi di successivi ricorsi al giudice ”

Effettivamente di discussioni accalorate sia sul web che sulla carta stampata in queste ore se ne sono lette parecchie.

Fra tutte l’articolo di Repubblica.it dell’Avv. Bernardini De Pace che ha ricevuto innumerevoli critiche fra tutte la risposta del Sen. Pillon oltre a numerosi articoli e post che invece ne sostengono la validità

Non usa tanti giri di parole l’Avv. Gianni Casale, del Foro di Modena

Ideatore del Progetto Anthea – prima piattaforma di comunicazione integrata per genitori conflittuali che ha già trovato applicazione presso il Tribunale di Modena e che sta seguendo numerose cause pilota per chiederne l’imposizione coattiva da parte del Magistrato.

A chi mi chiede cosa io pensi del nuovo disegno di legge depositato dal nuovo patto di governo sul tema della bigenitorialità sarò chiaro e diretto: non mi piace e non vi trovo quelle soluzioni innovative e definitive che il suo redattore, Sen. Avv. Simone Pillon, ritiene di avere con esso creato e proposto”.

E prosegue:

“L’analisi completa necessiterebbe di maggior spazio che non può essere esaurito in poche battute ma, ad esempio, ritenere la mediazione obbligatoria come “il tocca sana” dei problemi delle coppie conflittuali lo trovo quanto di più ingenuo si possa leggere

Abbiamo chiesto all’Avvocato Casale cosa si auspicasse alla luce di una critica così netta?

ecco la sua risposta: “Auspico che il DDL venga ritirato e si proceda in modo molto più ponderato e che coinvolga concretamente le parti interessate”.

“ho avuto modo di confrontarmi con molti colleghi e questo DDL proprio non piace e creerebbe solo ulteriori difficoltà nel cercare la quadratura del cerchio”.

Di tutt’altro parere Roberto Castelli Presidente Ass. Genitori Sottratti, Vice Presidente Coordinamento Interassociativo Colibrì

secondo cui Il nuovo disegno di legge 735, rappresenta una piccola rivoluzione:“e la rappresenta non solo perché risponde precisi standard europei e a ciò che il consiglio d’Europa ha indicato al nostro Paese, ma lo rappresenta per la modalità con cui viene ancor prima presentato e discusso insieme a tutte le associazioni italiane che si occupano di “separazione” grazie alla grande disponibilità del senatore Pillon che ha aperto canali di dialogo con tutti allo scopo di rendere partecipi anche gli operatori del settore” e prosegue:un aspetto rivoluzionario è rappresentato dal carattere restitutivo di questo DDL : dopo 12 anni di un affido condiviso che, di fatto, di condiviso aveva solo il nome ecco che si presenta con alcuni punti chiave fondamentali nel fare la differenza:

1.La Mediazione familiare obbligatoria;

2. L’affido materialmente condiviso con tempi equivalenti e una definizione non più lasciata all’arbitrio delle cause di esclusione;

3. Il mantenimento diretto ed il Piano Genitoriale;

4. La lotta all’alienazione parentale;

5 L’abrogazione dell’addebito;

6. La doppia domiciliazione dei figli presso l’abitazione di madre e padre;

7. L’abrogazione dell’articolo 570 bis del codice penale”.

In conclusione secondo Castelli, che da sempre segue le cause dei genitori separati:

il nuovo disegno di legge ha ottime carte in mano per responsabilizzare la coppia genitoriale definendo precisi paletti funzionali atti a favorire una equa frequentazione affettiva dei propri figli”

Utile a “riportare dignità ad ENTRAMBE le figure genitoriali anche grazie ai punti dedicati alla lotta all’alienazione parentale.

Giudizio diametralmente opposto pare leggersi su Huffingtonpost.it da parte di Giuditta Pasotto fondatrice di Gengle.it

Secondo Giuditta i punti critici sarebbero molteplici e in particolare la necessarietà di un passaggio alla mediazione obbligatoria potrebbe destare problemi procedurali oltre che rappresentare un aggravio di costi per le coppie che intendono porre fine al proprio matrimonio.

Altre critiche sono mosse poi in relazione alla questione della doppia residenza e alla casa casa coniugale.

Abbiamo infine raggiunto l’Avv. Silvio Albanese, Presidente dell’associazione “Genitori Separati Insieme per i Figli”  che ci dice che

“Il ddl Pillon nasce nell’attuale contesto per ovviare alle storture del sistema e nel complesso il lavoro svolto è lodevole, ma può essere migliorato e, in qualche passaggio, corretto, con buona pace dei pesanti attacchi dell’avv. Bernardini de Pace, che si schiera a favore o contro qualunque cosa a secondo della convenienza del momento, incurante di contraddire se stessa

Secondo l’Avv. Albanese che opera presso il Tribunale di Udine

“Il dettato normativo introduce due previsioni notevoli ed importanti, che si muovono nell’alveo delle ADR (Alternative Dispute Resolution), ovvero di quelle procedure alternative o complementari al giudizio, che hanno il fine di contenere la conflittualità e promuovere soluzioni condivise nell’individuazione delle condizioni di separazione”.

Si prevede infatti l’introduzione di nuove figure professionali, che dovrebbero coadiuvare i coniugi nel percorso separativo nell’interesse dei figli: il mediatore familiare e il coordinatore genitoriale.

Circa l’obbligo delle parti di rivolgersi ad un percorso di mediazione familiare, prima di adire il giudizio se in esso sono coinvolti minori: (art. 7, co. 1, lett. a)

per Albanese tale disposizione si pone quale “pessimo esempio di coordinamento giuridico interno alla stessa norma, poiché delinea precetti contraddittori:

La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento.

L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nella controversia siano coinvolte direttamente o indirettamente persone minorenni” (art. 3, co. 3)”.

La domanda che sorge spontanea è se Il percorso di mediazione sia da intendersi volontario o obbligatorio nel caso in cui  nella vertenza siano coinvolti figli minorenni ?

L’unico significato plausibile, è che i coniugi debbano rivolgersi ad un mediatore familiare, almeno per iniziare il percorso di mediazione; manca la previsione che il giudice possa trarre argomento di prova dal fatto che una delle parti non abbia voluto presentarsi dal mediatore” e conclude con una nota di carattere economico “resta comunque il problema che tale passaggio, importante per le riferite ragioni, aumenterà i costi di separazione, anche perché esso non è alternativo al ricorso all’avvocato, ma propedeutico (art. 4, co. 5 e co. 8).

Anche per per l’Avvocato Francesca Lisbona del Foro di Milano,

legale di riferimento di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo: si vuole: creare finalmente uno strumento teso a garantire ai figli di poter trascorrere equamente il proprio tempo con entrambi i genitori; eliminare la corresponsione dell’ assegno di mantenimento al genitore collocatario, istituendo il cd. mantenimento diretto e rendere obbligatorio l’esperimento del tentativo preliminare della mediazione e l’istituzione di figure tese a dirimere le controversie tra i coniugi”.

E’ evidente il pregio di tali innovazioni in quanto tese alla tutela del rapporto genitore – figlio e alla riduzione del conflitto tra i genitori con indubitabili effetti positivi sulla prole.

Allo stesso tempo è però necessario tenere nella debita considerazione gli aspetti critici sottesi al perseguimento dei predetti obiettivi.

Bisognerà valutare con attenzione se la suddivisione paritetica della permanenza del figlio presso ciascun genitore

(il disegno di legge prevede un tempo di permanenza minimo col genitore non collocatario di almeno 12 giorni, a fronte degli attuali 6/8 giorni) potrà effettivamente avere effetti positivi sul figlio che dovrà abituarsi a due diversi metodi educativi e probabilmente a due differenti cerchie di amicizie con probabili squilibri e difficoltà.

A ciò si aggiunga che il mantenimento diretto potrebbe, anziché ridurre,  accrescere le discussioni tra i genitori che potrebbero avere visioni differenti circa le necessità dei figli.

E’ vero che il disegno di legge prevede la predisposizione di un piano genitoriale le cui linee guida e le cui caratteristiche non vengono indicate e quindi sarà necessario esplicitarle chiaramente onde evitare ulteriori elementi di discussione e di fraintendimento.

Un certo scetticismo deriva poi dall’introduzione dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione che, sovente, viene esperito al mero fine di non incorrere in eventuali sanzioni e senza la benchè minima volontà di addivenire ad un accordo.

È quindi evidente che ci dovrà essere un grande lavoro di perfezionamento e di analisi che consenta di perseguire realmente i meritevoli obiettivi che si prefigge il disegno di legge, focalizzandosi sempre sull’interesse primario della prole.

La visione d’insieme lascia immediatamente presagire che la materia potrà essere argomento di scontro in Parlamento e pare evidente che gli interessi in gioco siano enormi.

Guelfi e Ghibellini sono già all’opera e noi non possiamo che augurarci che la bigenitorialità proceda il suo cammino verso una strada migliore

Del resto questo già accade nelle nazioni europee maggiormente evolute in tema di affidi.

L’augurio è che il ddl non arrivi alla fine del suo percorso completamente fagocitato da interessi diversi da quelli di bigenitorialità nostante alcuni continuino a sostenere che «bigenitorialità non significa parità di tempo»

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